Vendiamo un pacchetto turistico con destinazione Parigi ed emettiamo fattura in regime 74 Ter.
Sulla differenza tra costi e ricavi va scorporata l’iva al 22% o tale importo è esente Iva?
RISPOSTA
Il regime di cui all’art. 74 Ter liquida l’Iva sul margine applicato dall’ADV sui costi sostenuti per la creazione e vendita del pacchetto turistico con destinazione “Entro UE”.
L’art. 74 Ter recita, infatti:
Ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell’articolo 9.
La Circolare del 24/12/1997 n. 328, indica:
9.3 – AMBITO TERRITORIALE
La definizione dell’ambito territoriale di applicazione delle disposizioni contenute dell’articolo 74-ter non subisce particolari modificazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente.
In particolare, sulla base dell’applicazione del principio della territorialita’ comunitaria del servizio turistico, le operazioni delle agenzie di viaggio e turismo possono essere classificate nel modo seguente:
- a) operazioni effettuate all’interno del territorio comunitario, le quali sono integralmente imponibili con i criteri di cui all’articolo 74-ter in rassegna;
- b) operazioni a favore del viaggiatore per le quali l’agenzia di viaggio fa ricorso ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio della Comunita’ europea, non soggette ad imposta a norma dell’articolo 9 del P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e per le quali non compete il beneficio di cui al secondo comma del medesimo articolo 9, consistente nella sospensione dell’imposta per gli acquisti di beni e servizi;
- c) prestazioni miste, cioe’ servizi resi dall’agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario ed in parte al di fuori dello stesso, nei confronti delle quali la tassazione va limitata soltanto ai servizi forniti dall’agenzia nell’ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore, sulla base di criteri di imputazione proporzionale esaminate dettagliatamente nel sesto paragrafo.
E illustra questo esempio (ancora in Lire e con Iva al 20%):
9.5 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA
Le modalita’ di determinazione dell’imponibile e dell’imposta,
relativamente alle operazioni alle quali si applica il particolare regime
delle agenzie di viaggio non diverge sostanzialmente da quello della
disciplina previgente, fondata, come e’ noto, sul procedimento detrattivo
“base da base”. A tale fine, il secondo comma dell’articolo 74-ter dispone
che il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, cioe’ il prezzo
corrisposto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto turistico, va ridotto
dei costi, al lordo della relativa imposta, sostenuti dall’agenzia stessa per
l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a
diretto vantaggio del viaggiatore (in linea generale il trasporto,
l’alloggio, il vitto, ecc.).
Valga il seguente esempio:
– corrispettivo dell’agenzia organizzatrice: L. 3.000.000
– costi dei beni e servizi acquistati dall’agenzia
a diretto vantaggio del viaggiatore: L. 2.000.000
– base imponibile lorda: L.1.000.000 (3.000.000-2.000.000)
– scorporo dell’imposta: L. 1.000.000 x 16,65% = L. 166.500
– imponibile netto: L. 1.000.000 – 166.500 = L.833.500
– imposta dovuta: L. 833.500 x 20% = L. 166.700
Per i viaggi misti, effettuati cioe’ in parte nell’ambito del
territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, la base imponibile e’
determinata sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia per le
operazioni effettuate da terzi all’interno della Comunita’ europea e quelli
sostenuti all’interno e all’esterno della Comunita’.
La percentuale che ne risulta va applicata all’ammontare del
corrispettivo convenuto dall’agenzia per la sua prestazione. Dall’importo
cosi’ determinato si detrae il costo dei servizi prestati da terzi a diretto
vantaggio del viaggiatore nella Comunita’ europea e la risultante costituisce
la base imponibile al lordo dell’imposta.
Vediamo quindi alla luce delle normative le varie aliquote.





