Trattiamo la gestione del Reverse Charge in caso di errori grazie ad una risposta dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2023. Nello specifico un’errata applicazione dell’inversione contabile e recupero dell’IVA non detratta.

Una Azienda italiana ha acquistato da terzi una serie di servizi che sono necessari e indispensabili all’attività.

Con riferimento al trattamento Iva di detti servizi e, in particolare, con riferimento a quelli resi da fornitori con sede estera sia entro Ue che Fuori UE, l’Azienda ha applicato, tramite il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), l’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota ordinaria del 22%.

Inoltre, a causa dell’indetraibilità dell’Iva, prevista dall’articolo 19, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, per l’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti, non ha potuto detrarre l’imposta relativa alle fatture intracomunitarie e autofatture relative ai predetti servizi, annotate nei registri degli acquisti, con la conseguente insorgenza di un debito nei confronti dell’Erario corrispondente all’Iva risultante dalle stesse fatture intracomunitarie e autofatture annotate anche nei registri delle vendite.

L’istante riferisce che “A seguito della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate di alcune risposte ad istanze di interpello, è emerso che i servizi, che rivestono i caratteri di necessarietà e di indispensabilità per l’attività aziendale, sono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.”

Vediamo quindi come ha risposto l’ADE e come il cessionario/committente debitore dell’imposta può correggere l’errore commesso (applicazione dell’IVA ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette). In allegato copia dell’interpello. 

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