La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28724 del 07/11/2024, ha chiarito che un viaggio “aziendale” è fiscalmente indeducibile dal reddito per difetto di inerenza e non può quindi essere considerato alla stregua di “spese di rappresentanza”.
Vediamo quali sono i rischi ANCHE per le Agenzie.
Nella specie, una società aveva ricevuto un avviso di accertamento, vedendo riprese a tassazione, in quanto indeducibili, alcune spese di rappresentanza, relative ad un viaggio “aziendale” a Cuba con la partecipazione dei rappresentanti della Società con coniugi, figli ed alcuni “clienti”.
La Sentenza afferma:
In caso di assenza di scritture contabili a sostegno dell’organizzazione di attività promozionali del brand aziendale in occasione di un viaggio a Cuba, non può operare la presunzione che include i viaggi fra le spese di rappresentanza deducibili.
In questo senso, occorre ricordare che in materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. V, n. 33915/2019).
La critica erariale si appunta soprattutto sulla precisazione contenuta nella disposizione ministeriale, in forza delle quali possono essere ammesse in deduzione come spese di rappresentanza quelle sostenute per viaggi all’estero, laddove vi sia una concreta ed effettiva organizzazione di attività promozionali del prodotto o del servizio reso dall’azienda. Ed infatti, la citata disposizione ministeriale del 19 dicembre 2008 prevede che siano deducibili “… le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa”.
……..tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. V, n. 33915/2019).
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Tutto questo per richiamare all’attenzione sia le ADV stesse per una corretta contabilizzazione e deduzione fiscale dei PROPRI VIAGGI AZIENDALI (e non) sia per rilevare come spesso le Aziende Clienti delle ADV richiedano emissioni di fatture NON propriamente inerenti alla loro specifica attività e per le quali anche l’ADV può rischiare di essere coinvolta per l’emissione di falsa fatturazione.
Su questo argomento di seguito diversi nostri articoli:
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Emissione fattura: come farlo correttamente a prova di verifica
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