Circolare del 15 LUGLIO 2023: sentenza Corte UE su Fatturazione servizi singoli in regime del margine.

La sentenza della corte UE (ottava sezione ha trattato l’argomento del regime speciale delle agenzie di viaggio nel caso di un aggregatore di strutture ricettive e di alloggi che acquista tali servizi per proprio nome e conto e li rivende ad altri professionisti senza servizi supplementari.

Si tratta della sentenza sulla causa C‑108/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema, Polonia), con decisione del 26 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 2022, nel procedimento Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej contro C. sp. z o.o., attualmente in liquidazione.

Ripercorriamo brevemente l’evoluzione della applicazione del regime del margine nel settore Turismo e la Sua posizione normativa nel nostro Paese.

Il caso è nato da una società di diritto polacco, soggetto passivo IVA, che esercita un’attività economica in qualità di «aggregatore di servizi alberghieri». Nell’ambito di tale attività, essa offre ai propri clienti, vale a dire a soggetti che esercitano un’attività commerciale (comprese quindi le Agenzie di viaggio), la possibilità di prenotare servizi di alloggio in alberghi e altre strutture aventi una funzione analoga situati in Polonia e all’estero.

Dato che tale Aggregatore non dispone di proprie strutture ricettive, acquista, in nome proprio e per proprio conto, tali servizi di alloggio presso altri soggetti passivi IVA, che poi rivende ai suoi clienti.

In funzione delle esigenze e delle aspettative di tali clienti (anche ADV), essa fornisce sporadiche consulenze sulla scelta dell’alloggio e assistenza per l’organizzazione del viaggio.

Il prezzo al quale quest’ultima rivende tale servizio di alloggio comprende il costo di acquisto di detto servizio e il margine di quest’ultimo sotto forma di prezzo di prenotazione destinato a coprire le spese dell’operazione.

L’autorità tributaria polacca aveva ritenuto che la rivendita di servizi di alloggio fornita dall’Aggregatore non rientrasse nella nozione di «servizi di viaggio» su cui applicare il regime del margine in quanto, per essere considerato un servizio di viaggio, un servizio dovrebbe, in quanto servizio complesso comprendente un insieme di servizi esterni e interni, essere composto da più di una prestazione.

Quindi, per il fisco polacco, i servizi forniti dall’Aggregatore polacco, che coprono solo l’alloggio, non potevano costituire servizi di viaggio, in quanto non si tratta di un servizio complesso in tale ambito.

L’Aggregatore aveva impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo di Breslavia (Polonia) che, in una sentenza del 16 novembre 2017, ha dichiarato fondato il ricorso e ha dichiarato che i servizi forniti dall’Aggregatore dovessero essere assoggettati ad imposta, in quanto «servizi di viaggio», secondo il regime speciale previsto dalla legge sull’IVA polacca.

Tale giudice ha basato il proprio ragionamento su un’interpretazione letterale e contestuale di quest’ultima disposizione nonché sul fatto che essa recepisce l’articolo 306 della direttiva IVA e che, di conseguenza, occorre applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea su tale punto.

Vediamo quindi l’evoluzione della causa, la sentenza definitiva e questa COSA comporta anche per noi.


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